venerdì 30 maggio 2014

La fattura è detraibile


Dopo anni di poca chiarezza, l'Agenzia delle Entrate ufficializza la detraibilità della prestazione del biologo nutrizionista dalla dichiarazione dei redditi.
Per chi ancora crede che siamo abusivi, davvero curioso che uno stato autorizzi fiscalmente una prestazione fuorilegge...


http://pianetafumetto.blogosfere.it/2012/06/immagini-e-vignette-divertenti-tasse.html

Aggiornamento 4/9/2017

Da quotidianogiuridico.it


Sentenza Corte di Cassazione fresca fresca sull'esercizio abusivo di professione.

"La casistica in materia di esercizio abusivo di professione è ampia.

In questa sede, è utile portare uno dei casi più frequenti, che ha condotto la Cassazione Penale a pronunciarsi di recente.

Il caso riguarda la professione di dietista e di biologo.

Capita spesso, nelle palestre, negli ospedali o nelle cliniche, che ci sia il soggetto formalmente abilitato, e chi, invece, sprovvisto della abilitazione richiesta, non si sottrae dal dispensare consigli alimentari e salutari.

Questi soggetti, dal momento che agiscono in buona fede, non si rendono forse conto che il loro comportamento è già sufficiente per integrare il reato di esercizio abusivo di professione.

Spesso capita, infatti, che questi soggetti si spingano a dare qualche generale informazione sul tipo di dieta tenere, sull’esercizio fisico da compiere, sul tipo di medicinale generico da assumere.

Si spingano a raccogliere dati del cliente, realizzando un diario alimentare. In sintesi, si spingono a fornire “schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente e relative valutazioni, diari alimentari, prescrizioni alimentari e revisione delle prescrizioni. Sono tutte attività riservate a biologi o dietisti, a meno di commettere esercizio abusivo della professione”.
Di conseguenza, con sentenza 28 aprile 2017, n. 20281, la Cassazione ha dichiarato che “È abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., chi – non abilitato all’esercizio della professione di dietista o di biologo – prescrive programmi alimentari, elargendo generici consigli alimentari, svolgendo attività di educazione alimentare”.
Anche la prescrizione di una scheda alimentare personalizzata, dunque, rientra tra le attività che può compiere solo chi ha titolo di medico dietista o biologo. Il personal trainer o gli altri componenti della palestra, riferendosi al caso di specie, non possono valicare i limiti del loro lavoro.
In conclusione, esistono attività che possono essere poste in essere, in maniera indiscriminata, da diversi professionisti. Ne esistono altre, invece, come “l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni che al massimo possono competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti” (Cass. pen., 28 aprile 2017, n. 20281). Qualora queste attività vengano compiute da chi non ha l’abilitazione richiesta, allora non potrà che essere integrato l’esercizio abusivo di professione.
Non meno importante, ai fini della integrazione dell’esercizio abusivo di professione, è la tutela nei confronti dell’affidamento dei clienti. Basti considerare che, alla base dell’art. 348 c.p., c’è una ratio particolare. Si intende tutelare l’interesse generale a ricevere una prestazione con competenze tecnica qualificata. E si vuole tutelare, certamente, la salute pubblica. Nel caso di specie, il comportamento dei soggetti non qualificati ha ingenerato “l’oggettiva apparenza della legittimità dello svolgimento di una attività professionale qualificata” ai clienti, ledendo il loro affidamento e, quindi, la ratio sotteso alla norma di riferimento."

Aggiornamento 4/3/2018

Lo CSEN ribadisce che i loro diplomi non sono qualificanti


Aggiornamento 9/7/2018

Si ribadisce che le uniche figure professionali abilitate alla prescrizione di piani alimentari sono:
- i Medici
- i Biologi Nutrizionisti
- i Dietisti

TUTTI gli altri sono perseguibili penalmente.
Per chi ne avesse voglia, ecco i riferimenti:
Nuovo articolo 348 del codice penale
Suprema Corte di Cassazione, sentenza n° 20281 del 28 aprile 2017
Parere Consiglio Superiore di Sanità - seduta del 12 aprile 2011



Aggiornamento 2/9/2018

L'ordine dei Medici fa chiarezza sulla professione del naturopata, abusivo riguardo alle diete

Aggiornamento 22/8/2019

Se appartenete alle categorie

farmacista (consiglia integratori ma non può prescrivere diete)
tecnologo alimentare (solo educazione alimentare non personalizzata)
istruttore
personal trainer
istruttore laureato in scienze motorie
fisioterapista
infermiere
naturopata
estetista
chimico
psicologo
consulenti/venditori di prodotti o integratori per dimagrire

non potete dare nessuna indicazione su alimenti da assumere. Prendetevi una laurea apposita, iscrivetevi all'albo e vari altri obblighi e poi potete farlo.

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